Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)

A chi è rivolto

Ai genitori di ogni nuovo nato.

Descrizione

E' la denuncia obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l'iscrizione dello stesso nel registro comunale dello stato civile.
Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
  • da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
  • da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto; (c) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
Casi Particolari
  • Prericonoscimento: E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento.Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
  • Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale.Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
  • Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
  • Bambini nati morti Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l' ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).
  • Nascita Non assitita: E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.
Norme di riferimento
1) DPR 3 novembre 2000, n. 396
2) Codice Civile art. 250 e segg.
3) D.P.R. n.445/2000

Come fare

La Denuncia va fatta oralmente e senza senza bisogno di testimoni e va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni ed entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita (in questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi)


Cosa serve

Nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è necessaria alcuna formalità.
Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di parto rilasciata dal medico.

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione residente, del neonato.

Tempi e scadenze

La Denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni e entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.

Costi

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio.pdf [.pdf 736,86 Kb - 19/06/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Informative privacy servizi

Informative Privacy

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2024 16:08:12

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Salta la valutazione della pagina
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri